Direttiva omnibus, le novità per gli ecommerce

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Direttiva omnibus, le novità per gli ecommerce

A partire dal 2 aprile 2023, anche in Italia, è entrata in vigore la cosiddetta Direttiva Omnibus. Recepita all’interno del Codice del Consumo lo scorso 18 marzo, la Direttiva dell’Unione europea riguarda, tra le altre cose, anche il commercio elettronico. Trattandosi di una Direttiva che, in caso di pratiche commerciali scorrette, prevede anche sanzioni da un minimo di 5 mila a un massimo di 10 milioni di euro (o il 4% del fatturato), in questo articolo proveremo a fare chiarezza, punto su punto, delle novità introdotte dalla Direttiva.

La Direttiva Omnibus: che cosa cambia dal 2 aprile 2023

Nel 2019, l’Unione europea adottò la Direttiva UE 2019/2161, cosiddetta Direttiva Omnibus, che prevedeva maggiori tutele nei confronti dei consumatori di fronte a pratiche commerciali scorrette. Essenzialmente, la Direttiva si concentra su tre direttrici:

  • trasparenza verso i consumatori, in particolar modo per quanto riguarda le riduzioni di prezzo;
  • pratiche commerciali scorrette, nello specifico riguardanti la commercializzazione di prodotti venduti in altri Stati membri come identici, ma sostanzialmente differenti, da quelli originali;
  • regime sanzionatorio, con un innalzamento del tetto massimo applicabile in caso di pratiche commerciali scorrette.

I nuovi obblighi informativi previsti dalla Direttiva Omnibus per i commercianti

Una delle novità introdotte dalla Direttiva Omnibus riguarda gli obblighi informativi nei confronti dei consumatori. Chiunque venda online, d’ora in avanti avrà l’obbligo di indicare l’indirizzo dove è ubicato l’esercizio commerciale online, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono, che precedentemente poteva essere omesso se non disponibile. Inoltre, il commerciante digitale dovrà anche indicare laddove il prezzo di vendita è stato personalizzato in base a un processo decisionale automatizzato.

Per quanto riguarda i servizi e i contenuti digitali, il venditore è tenuto a indicare le funzionalità, la compatibilità e l’interoperabilità del bene acquistato e a ricordare la sussistenza di tutte le garanzie legali post-vendita, laddove applicabili.

Gli obblighi informativi dei marketplace, secondo la Direttiva Omnibus

Diversi sono gli obblighi che la Direttiva introduce nei confronti dei marketplace. Oltre a ciò che viene già previsto per i commercianti online, la 2161 prevede che i consumatori siano avvisati anche delle modalità che determinano il ranking delle offerte al consumatore. I marketplace, inoltre, saranno obbligati a fornire anche informazioni, che si tratti di professionisti o consumatori, sulla controparte contrattuale e sulla ripartizione degli obblighi tra il marketplace stesso e il soggetto che offre i propri beni/servizi tramite il marketplace stesso.

Le nuove pratiche scorrette introdotte dalla Direttiva Omnibus

Un capitolo molto importante della Direttiva Omnibus è quello che riguarda le pratiche scorrette, che si ampliano sensibilmente rispetto al passato. Il primo caso di pratiche scorrette è il cosiddetto Dual quality: questa pratica si verifica quando il commerciante promuove un bene in uno Stato membro dell’Unione europea, presentandolo come uguale a quello commercializzato in altri Stati membri ma con caratteristiche/composizione significativamente differenti. Questa pratica, secondo quanto disposto dalla Direttiva, sarà ora considerata una pratica ingannevole, che può anche condurre a un risarcimento per il consumatore che ne è stato vittima.

Un’altra pratica scorretta riguarda i risultati della ricerca online: il commerciante dovrà evidenziare in maniera chiara che i risultati migliori presentati al consumatore sono frutto di un’inserzione e dovrà prevedere un’apposita sezione sui parametri che determinano il ranking dei prodotti stessi.

Nell’ambito della compravendita di biglietti per eventi, diventa una pratica scorretta il cosiddetto Secondary ticketing. Si tratta di quella pratica per cui vengono rivenduti biglietti acquistati utilizzando appositi software (BOT), che consentono di aggirare i limiti di acquisto dei biglietti stessi.

La tutela dei consumatori a fronte degli sconti

Tema centrale della Direttiva Omnibus riguarda gli sconti online. Gli annunci di riduzione del prezzo, infatti, dovranno riportare il prezzo più basso applicato nei giorni precedenti allo sconto. In questo modo sono vanificate quella pratiche attraverso le quali, prima di date come il Black Friday o il Cyber Monday, i merchant gonfiava i prezzi per offrire la sensazione che lo sconto fosse maggiore di quello reale. Questa limitazione, tuttavia, non si applica agli ecommerce che commercializzano generi alimentari deperibili o prodotti agricoli.

Le gestione delle recensioni secondo la Direttiva 2161

Uno dei temi più importanti della nuova Direttiva, poi, è quello che riguarda le recensioni. La Direttiva, infatti, si prefigge l’obiettivo di combattere le recensioni false. Il commerciante, pertanto, deve comunicare al consumatore se e come garantisce che tali recensioni provengono da consumatori che hanno realmente acquistato i prodotti cui fanno riferimento. Tali garanzie di controllo dovranno essere indicate nelle condizioni di vendita con un’apposita clausola di vendita. Senza tali indicazioni, il venditore non si potrà avvalere delle recensioni. Inoltre, l’esercente non potrà modificare le recensioni ricevute, non potrà offrire vantaggi per ricevere recensioni, né acquistare recensioni o pubblicarne di false. Infine, non potrà mostrare solamente le recensioni positive ricevute.

Le nuove sanzioni previste dalla Direttiva Omnibus

Come anticipato, la Direttiva europea prevede anche nuove sanzioni nei confronti degli esercenti che adottano pratiche commerciali scorrette. A seconda della gravità della pratica messa in atto, e dei rimedi adottati a fronte della pratica stessa, può essere irrogata una sanzione che va da 5 mila a 10 milioni di euro. Se la violazione riguarderà, oltre l’Italia, anche altri Stati UE, la sanzione sarà pari al 4% del fatturato annuo registrato in Italia o negli Stati dove si è verificata la violazione. Laddove previsto, poi, è anche possibile che si applichino sanzioni di natura penale.

Autore

  • Marco Di Bello

    Dal 2015 sono il Responsabile dell'Ufficio Stampa di Ecommerce HUB. In questo ruolo mi occupo di coordinare tutte le attività di PR con la stampa e di promuovere l'immagine dell'evento attraverso interviste, dirette e altri contenuti.